Art. 20.
(Limiti all'esercizio del trasporto valori).

      1. Non possono essere adibite ai servizi di trasporto e di scorta valori guardie particolari giurate che non sono in possesso

 

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dei requisiti professionali richiesti per lo specifico impiego.
      2. I regolamenti di servizio stabiliscono le misure di protezione e di sicurezza e le modalità di svolgimento del servizio volte a tutelare la sicurezza delle guardie particolari giurate e a limitarne l'esposizione al rischio.
      3. Il servizio delle guardie particolari giurate adibite al trasporto e alla scorta valori si svolge nell'ambito delle limitazioni di impiego derivanti dall'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro o delle norme poste a tutela dei lavoratori. Per le guardie particolari giurate dipendenti dagli istituti autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3, l'ambito territoriale del servizio può essere annotato nel tesserino di cui sono munite; negli altri casi le guardie particolari giurate sono tenute a portare con sé l'ordine di servizio, recante l'espressa indicazione degli orari e dei luoghi interessati dal servizio e ad esibirlo ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.